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+Articolo 476 Deduzioni da elementi di classe 2 |
Articolo 476 Deduzioni da elementi di classe 2Articolo 476 Deduzioni da elementi di classe 2 In deroga all'articolo 66, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 si applicano le seguenti disposizioni:
a)
gli enti deducono dagli elementi di classe 2 la percentuale applicabile specificata all'articolo 478 degli importi che devono essere dedotti conformemente all'articolo 66;
b)
gli enti applicano i requisiti di cui all'articolo 477 agli importi residui che devono essere dedotti conformemente all'articolo 66. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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