+Articolo 491 Scadenza effettiva

Articolo 491 Scadenza effettiva

Articolo 491

Scadenza effettiva

Ai fini degli articoli 489 e 490 la scadenza effettiva è determinata come segue:

a) 

per gli elementi di cui ai paragrafi 3 e 5 dei predetti articoli, è la data della prima call con incentivo al rimborso che cade il 1o gennaio 2013 o successivamente;

b) 

per gli elementi di cui al paragrafo 4 dei predetti articoli, è la data della prima call con incentivo al rimborso che cade tra il 31 dicembre 2011 e il 1o gennaio 2013;

c) 

per gli elementi di cui al paragrafo 6 dei predetti articoli, è la data della prima call con incentivo al rimborso prima del 31 dicembre 2011.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito