+Articolo 492 Informativa sui fondi propri
---+Articolo 492 1.
---+Articolo 492 2.
---+Articolo 492 3.
---+Articolo 492 4.
---+Articolo 492 5.
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Articolo 492 Informativa sui fondi propri
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 492 1.
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Gli enti applicano il presente articolo nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021.
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Articolo 492 2.
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Nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, gli enti pubblicano la misura in cui il livello di capitale primario di classe 1 e il livello di capitale di classe 1 superano i requisiti di cui all'articolo 465.
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Articolo 492 3.
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Nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 gli enti pubblicano le seguenti informazioni aggiuntive riguardanti i loro fondi propri:
a)
la natura e l'effetto sul capitale primario di classe 1, sul capitale aggiuntivo di classe 1, sul capitale di classe 2 e sui fondi propri dei singoli filtri e deduzioni applicati conformemente agli articoli da 467 a 470, 474, 476 e 479;
b)
gli importi degli interessi di minoranza e degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e di capitale di classe 2, e i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo, emessi da filiazioni, inclusi nel capitale primario di classe 1, nel capitale aggiuntivo di classe 1, nel capitale di classe 2 e nei fondi propri conformemente al capo 1, sezione 4;
c)
l'effetto sul capitale primario di classe 1, sul capitale aggiuntivo di classe 1, sul capitale di classe 2 e sui fondi propri dei singoli filtri e deduzioni applicati conformemente all'articolo 481;
d)
la natura e l'importo degli elementi ammissibili come elementi di capitale primario di classe 1, elementi aggiuntivi di classe 1 ed elementi di classe 2 conformemente alle deroghe di cui al capo 2, sezione 2.
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Articolo 492 4.
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Nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 gli enti pubblicano l'importo degli strumenti ammissibili come strumenti di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 ai sensi dell'articolo 484.
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Articolo 492 5.
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L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare modelli uniformi per l'informativa effettuata conformemente al presente articolo. I modelli comprendono gli elementi elencati nell'articolo 437, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), come modificato dai capi 1 e 2 del presente titolo. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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