+Articolo 40 Spese inerenti all’informazione
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---+Articolo 40 2.
---+Articolo 40 3.

Articolo 40 Spese inerenti all’informazione

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 40 1.
Il prestatore di servizi di pagamento non addebita all’utente di servizi di pagamento le spese inerenti alla messa a disposizione dell’informazione ai sensi del presente titolo.
Articolo 40 2.
Il prestatore di servizi di pagamento e l’utente di servizi di pagamento possono concordare le spese relative a informazioni supplementari o più frequenti, o alla trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli specificati nel contratto quadro, fornite su richiesta dell’utente di servizi di pagamento.
Articolo 40 3.
Laddove il prestatore di servizi di pagamento possa addebitare spese per l’informazione in ottemperanza al paragrafo 2, siffatte spese sono ragionevoli e proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito