+Articolo 2 Date di riferimento per le segnalazioni
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---+Articolo 2 2.
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Articolo 2 Date di riferimento per le segnalazioni
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 2 1.
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Gli enti trasmettono alle autorità competenti informazioni sulla situazione in essere alle seguenti date di riferimento per le segnalazioni:
a)
segnalazioni mensili: ultimo giorno di ogni mese;
b)
segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;
c)
segnalazioni semestrali: 30 giugno e 31 dicembre;
d)
segnalazioni annuali: 31 dicembre.
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Articolo 2 2.
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Le informazioni trasmesse in base ai modelli di cui agli allegati III e IV, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato V, in riferimento a un determinato periodo, sono comunicate cumulativamente dal primo giorno dell’anno contabile alla data di riferimento.
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Articolo 2 3.
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Laddove la legislazione nazionale consenta agli enti di segnalare le informazioni finanziarie basandosi sulla fine del loro anno contabile che non corrisponde a quella dell’anno civile, le date di riferimento per le segnalazioni possono essere adattate di conseguenza, in modo tale che le informazioni finanziarie e le informazioni ai fini dell’individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) e dell’assegnazione dei coefficienti della riserva di capitale per i G-SII siano segnalate rispettivamente ogni tre, sei o dodici mesi dalla fine di tale anno contabile.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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