+Articolo 20 1.

Articolo 20 1.

Nel segnalare le informazioni integrative ai fini dell’individuazione dei G-SII e dell’assegnazione dei coefficienti della riserva per i G-SII a norma dell’articolo 131 della direttiva 2013/36/UE, gli enti imprese madri nell’UE, le società di partecipazione finanziaria madri nell’UE e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’UE presentano le informazioni specificate nell’allegato XXVI del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XXVII del presente regolamento, su base consolidata con frequenza trimestrale se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) 

la misura dell’esposizione totale del gruppo, comprese le filiazioni assicurative, è pari o superiore a 125 000 000 000  EUR;

b) 

l’impresa madre nell’UE o una delle sue filiazioni o qualsiasi succursale gestita dall’impresa madre o da una filiazione è situata in uno Stato membro partecipante ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ).

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito