+Articolo 2 4.
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Articolo 2 4.
Il titolo III, salvo l’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 52, paragrafo 2, lettera e), l’articolo 52, paragrafo 5, lettera g), e l’articolo 56, lettera a), e il titolo IV, salvo l’articolo 62, paragrafi 2 e 4, gli articoli 76, 77 e 81, l’articolo 83, paragrafo 1, e gli articoli 89 e 92, si applicano alle operazioni di pagamento in tutte le valute laddove soltanto uno dei prestatori di servizi di pagamento sia situato nell’Unione, per ciò che riguarda le parti dell’operazione di pagamento effettuate nell’Unione.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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