+Articolo 8 Fondi propri
---+Articolo 8 1.
---+Articolo 8 2.
---+Articolo 8 3.

Articolo 8 Fondi propri

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 8 1.
I fondi propri degli istituti di pagamento non sono inferiori all’importo più elevato tra il capitale iniziale di cui all’articolo 7 o all’ammontare fondi propri così come calcolati ai sensi dell’articolo 9 della presente direttiva.
Articolo 8 2.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire il computo multiplo degli elementi ammissibili per i fondi propri quando l’istituto di pagamento appartiene allo stesso gruppo di un altro istituto di pagamento, ente creditizio, impresa di investimento, società di gestione patrimoniale o impresa di assicurazione. Il presente paragrafo si applica anche quando un istituto di pagamento ha carattere ibrido e svolge attività diverse dalla prestazione di servizi di pagamento.
Articolo 8 3.
Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli Stati membri o le loro autorità competenti hanno la facoltà di non applicare l’articolo 9della presente direttiva agli istituti di pagamento inclusi nella supervisione consolidata dell’ente creditizio impresa madre ai sensi della direttiva 2013/36/UE.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito