|
+Articolo 14 3. |
Articolo 14 3.Le autorità competenti iscrivono nel registro pubblico ogni revoca di autorizzazioni o di esenzioni concesse a norma degli articoli 32 o 33.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|