+CAPO 1 Disposizioni generali
---+Articolo 38 Ambito di applicazione
------+Articolo 38 1.
------+Articolo 38 2.
------+Articolo 38 3.
---+Articolo 39 Altre disposizioni del diritto dell’Unione
---+Articolo 40 Spese inerenti all’informazione
------+Articolo 40 1.
------+Articolo 40 2.
------+Articolo 40 3.
---+Articolo 41 Onere della prova in relazione ai requisiti informativi
---+Articolo 42 Deroghe ai requisiti informativi per gli strumenti di pagamento di importo ridotto e la moneta elettronica
------+Articolo 42 1.
------+Articolo 42 2.

CAPO 1 Disposizioni generali

CAPO 1 Disposizioni generali

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 38 Ambito di applicazione -
Articolo 39 Altre disposizioni del diritto dell’Unione

Articolo 39

Altre disposizioni del diritto dell’Unione

Le disposizioni del presente titolo lasciano impregiudicata qualsiasi disposizione del diritto dell’Unione contenente requisiti supplementari in materia di informazione preliminare.

Tuttavia, ove sia anche applicabile la direttiva 2002/65/CE, i requisiti informativi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, fatti salvi il punto 2, lettere da c) a g), il punto 3, lettere a), d) ed e), e il punto 4, lettera b), di tale paragrafo, sono sostituiti dagli articoli 44, 45, 51 e 52 della presente direttiva.

Articolo 40 Spese inerenti all’informazione -
Articolo 41 Onere della prova in relazione ai requisiti informativi

Articolo 41

Onere della prova in relazione ai requisiti informativi

Gli Stati membri prevedono che il prestatore di servizi di pagamento sia soggetto all’onere di dimostrare che si è attenuto ai requisiti informativi di cui al presente titolo.

Articolo 42 Deroghe ai requisiti informativi per gli strumenti di pagamento di importo ridotto e la moneta elettronica -

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito