+Articolo 54 2.
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Articolo 54 2.
Le modifiche dei tassi d’interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso a condizione che tale diritto sia concordato nel contratto quadro e che le modifiche dei tassi d’interesse o di cambio si basino sui tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti in conformità dell’articolo 52, paragrafo 3, lettere b) e c). L’utente di servizi di pagamento è informato di qualsiasi modifica del tasso d’interesse quanto prima e secondo le modalità previste all’articolo 51, paragrafo 1, a meno che le parti non abbiano concordato una specifica frequenza o modalità secondo cui l’informazione deve essere fornita o resa disponibile. Tuttavia, le modifiche dei tassi d’interesse o di cambio che sono più favorevoli agli utenti di servizi di pagamento possono essere applicate senza preavviso.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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