+Articolo 59 Valuta e conversione
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Articolo 59 Valuta e conversione

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 59 1.
I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti.
Articolo 59 2.
Se un servizio di conversione valutaria è proposto prima di disporre l’operazione di pagamento e se tale servizio è proposto presso un ATM, un punto di vendita o dal beneficiario, la parte che propone il servizio di conversione valutaria al pagatore comunica a quest’ultimo tutte le spese, nonché il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione dell’operazione di pagamento.

Il pagatore accetta il servizio di conversione valutaria su tale base.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito