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+Articolo 82 1. |
Articolo 82 1.La presente sezione si applica:
a)
alle operazioni di pagamento in euro;
b)
alle operazioni di pagamento nazionali nella valuta dello Stato membro non appartenente alla zona euro;
c)
alle operazioni di pagamento che comportano un’unica conversione fra l’euro e la valuta di uno Stato membro non appartenente alla zona euro, a condizione che la conversione di valuta richiesta sia effettuata nello Stato membro della valuta non appartenente alla zona euro e che, nel caso di operazioni di pagamento transfrontaliere, il trasferimento transfrontaliero abbia luogo in euro. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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