+Articolo 99 Reclami
---+Articolo 99 1.
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Articolo 99 Reclami

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 99 1.
Gli Stati membri assicurano che siano istituite procedure che consentano agli utenti di servizi di pagamento e ad altre parti interessate, incluse le associazioni dei consumatori, di presentare ricorsi alle autorità competenti in relazione a presunte violazioni delle disposizioni di diritto nazionale che attuano le disposizioni della presente direttiva da parte di prestatori di servizi di pagamento.
Articolo 99 2.
Se del caso e fatto salvo il diritto di presentare ricorso dinanzi a un tribunale in conformità del diritto processuale nazionale, la risposta dell’autorità competente informa il ricorrente dell’esistenza delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) ai sensi dell’articolo 102.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito