+Articolo 99 Reclami
---+Articolo 99 1.
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Articolo 99 Reclami
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 99 1.
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Gli Stati membri assicurano che siano istituite procedure che consentano agli utenti di servizi di pagamento e ad altre parti interessate, incluse le associazioni dei consumatori, di presentare ricorsi alle autorità competenti in relazione a presunte violazioni delle disposizioni di diritto nazionale che attuano le disposizioni della presente direttiva da parte di prestatori di servizi di pagamento.
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Articolo 99 2.
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Se del caso e fatto salvo il diritto di presentare ricorso dinanzi a un tribunale in conformità del diritto processuale nazionale, la risposta dell’autorità competente informa il ricorrente dell’esistenza delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) ai sensi dell’articolo 102.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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