+Articolo 77 Condizioni per la riduzione dei fondi propri e delle passività ammissibili
---+Articolo 77 1.
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Articolo 77 Condizioni per la riduzione dei fondi propri e delle passività ammissibili
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 77 1.
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Un ente ottiene la preventiva autorizzazione dell'autorità competente per una delle seguenti alternative:
a)
riacquistare integralmente o parzialmente o rimborsare gli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dall'ente in maniera consentita dalla normativa nazionale applicabile;
b)
ridurre, distribuire o riclassificare come un altro elemento dei fondi propri le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di fondi propri;
c)
effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o degli strumenti di classe 2 prima della loro scadenza contrattuale.
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Articolo 77 2.
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Un ente ottiene la preventiva autorizzazione dell'autorità soggetta a risoluzione per effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti di passività ammissibili non contemplati dal paragrafo 1, prima della loro scadenza contrattuale.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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