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+Articolo 85 1. |
Articolo 85 1.Gli enti stabiliscono l’importo del capitale di classe 1 ammissibile di una filiazione incluso nei fondi propri consolidati sottraendo dal capitale di classe 1 ammissibile di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l’importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b) come segue:
a)
il capitale di classe 1 della filiazione meno l’importo inferiore tra i seguenti:
i)
l’importo del capitale di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare quanto segue:
1)
laddove la filiazione rientri tra quelle elencate all’articolo 81, paragrafo 1, lettera a), ma non sia un’impresa di investimento o una holding di investimento intermedia, il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera b), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, e al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all’articolo 128, punto 6, di tale direttiva o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;
2)
laddove la filiazione sia un’impresa di investimento o una holding di investimento intermedia, il requisito di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033 sommato ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;
ii)
l’importo del capitale di classe 1 consolidato relativo a tale filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, e al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all’articolo 128, punto 6, di tale direttiva o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;
(b)
il capitale di classe 1 ammissibile della filiazione espresso in percentuale di tutti gli elementi di capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1 di tale impresa. In deroga al primo comma, lettera a), l’autorità competente può autorizzare un ente a sottrarre uno degli importi di cui alla lettera a), punto i) o ii), una volta che tale ente abbia dimostrato con soddisfazione dell’autorità competente che l’importo aggiuntivo del capitale di classe 1 è disponibile per assorbire le perdite a livello consolidato. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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