+Articolo 89 Ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario
---+Articolo 89 1.
---+Articolo 89 2.
---+Articolo 89 3.
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Articolo 89 Ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 89 1.
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A una partecipazione qualificata il cui importo superi il 15 % del capitale ammissibile dell’ente in un’impresa che non è un soggetto del settore finanziario, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3.
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Articolo 89 2.
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L’importo totale delle partecipazioni qualificate che un ente detiene in imprese diverse da quelle di cui al paragrafo 1 che supera il 60 % del suo capitale ammissibile è soggetto al paragrafo 3.
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Articolo 89 3.
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Le autorità competenti applicano i requisiti di cui alla lettera a) o b) alle partecipazioni qualificate degli enti di cui ai paragrafi 1 e 2:
a)
ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, conformemente alla parte tre, gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % al maggiore dei seguenti importi:
i)
l'importo delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 1 che supera il 15 % del capitale ammissibile;
ii)
l'importo totale delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 2 che supera il 60 % del capitale ammissibile dell'ente;
b)
le autorità competenti proibiscono agli enti di detenere le partecipazioni qualificate di cui ai paragrafi 1 e 2 il cui importo supera le percentuali di capitale ammissibile di cui a tali paragrafi.
Le autorità competenti pubblicano la scelta effettuata tra a) e b).
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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