+Articolo 92 ter Requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII non UE
---+Articolo 92 ter 1.
---+Articolo 92 ter 2.
---+Articolo 92 ter 3.
|
Articolo 92 ter Requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII non UE
-
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
Articolo 92 ter 1.
|
Gli enti che sono filiazioni significative di G-SII non UE e non sono entità soggette a risoluzione soddisfano costantemente requisiti di fondi propri e passività ammissibili pari al 90 % dei requisiti di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis.
|
|
Articolo 92 ter 2.
|
A fini di conformità con il paragrafo 1, il capitale aggiuntivo di classe 1, il capitale di classe 2 e gli strumenti di passività ammissibili vengono presi in considerazione soltanto se tali strumenti sono di proprietà dell'impresa madre capogruppo del G-SII non UE e sono stati emessi direttamente o indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo, a condizione che tutte queste entità siano stabilite nel stesso paese terzo della suddetta impresa madre capogruppo o in uno Stato membro.
|
|
Articolo 92 ter 3.
|
Uno strumento di passività ammissibili è preso in considerazione a fini di conformità con il paragrafo 1 soltanto se soddisfa tutte le seguenti condizioni supplementari:
a)
in caso di procedura ordinaria di insolvenza, come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 47), della direttiva 2014/59/UE, il diritto o credito derivante dalla passività è di rango inferiore ai diritti o crediti derivanti dalle passività che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e che non possono essere considerate fondi propri;
b)
è soggetto ai poteri di svalutazione o di conversione in conformità degli articoli da 59 a 62 della direttiva 2014/59/UE.
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|