+Articolo 104 1.

Articolo 104 1.

Un ente segue politiche e procedure chiaramente definite per determinare quali posizioni includere nel portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri, conformemente all’articolo 102 e al presente articolo, tenendo conto delle rispettive capacità e prassi in materia di gestione del rischio. Un ente documenta pienamente il rispetto di dette politiche e procedure, le sottopone a un audit interno almeno una volta l’anno e mette i risultati di tale audit a disposizione delle autorità competenti.

Un ente dispone di una funzione indipendente di controllo del rischio che valuta su base continuativa se gli strumenti siano correttamente assegnati all’interno o all’esterno del portafoglio di negoziazione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito