+Articolo 104 5.

Articolo 104 5.

In deroga al paragrafo 3, un ente può assegnare al portafoglio di negoziazione una posizione in uno strumento di cui alla lettera i) di tale paragrafo, previa approvazione della sua autorità competente. L’autorità competente dà la propria approvazione qualora l’ente abbia dimostrato con soddisfazione di detta autorità che la posizione è detenuta a fini di negoziazione o copre posizioni detenute a fini di negoziazione e che l’ente soddisfa almeno una delle condizioni di cui al paragrafo 8 per tale posizione.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito