+Articolo 104 bis 1.
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Articolo 104 bis 1.
Gli enti seguono politiche chiaramente definite per determinare le circostanze eccezionali che giustificano la riclassificazione di una posizione del portafoglio di negoziazione come posizione esterna al portafoglio di negoziazione o, viceversa, la riclassificazione di una posizione esterna al portafoglio di negoziazione come posizione del portafoglio di negoziazione al fine della determinazione dei requisiti di fondi propri secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti. Gli enti riesaminano tali politiche almeno una volta l'anno. L’ABE monitora la gamma di prassi di vigilanza ed emana, entro il 10 luglio 2027, orientamenti, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, su cosa si intenda per circostanze eccezionali ai fini del primo comma del presente paragrafo e del paragrafo 5 del presente articolo. Fino alla pubblicazione di tali orientamenti da parte dell’ABE, le autorità competenti notificano all’ABE le loro decisioni se autorizzare o meno un ente a riclassificare una posizione, e la relativa motivazione, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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