+Articolo 104 bis 6.

Articolo 104 bis 6.

In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, un ente può riclassificare una posizione esterna al portafoglio di negoziazione come posizione del portafoglio di negoziazione a norma dell’articolo 104, paragrafo 2, lettera d), senza chiedere l’autorizzazione alla sua autorità competente. In tal caso i requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 continuano ad applicarsi all’ente. L’ente notifica immediatamente alla propria autorità competente se si sia verificata tale riclassificazione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito