+Articolo 123 bis 3.

Articolo 123 bis 3.

In deroga al paragrafo 1, se la coppia di valute di cui al paragrafo 1, lettera a), è costituita dall’euro e dalla valuta di uno Stato membro che partecipa alla seconda fase dell’Unione economica e monetaria (ERM II), il moltiplicatore del fattore di ponderazione del rischio pari a 1,5 non si applica.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito