+Articolo 126 3.

Articolo 126 3.

Gli enti possono applicare la deroga di cui al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo, anche nei casi in cui l’autorità competente di un paese terzo che applica disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell’Unione, quali determinate in una decisione della Commissione adottata a norma dell’articolo 107, paragrafo 4, pubblica tassi di perdita corrispondenti per esposizioni garantite da immobili non residenziali situati nel territorio di tale paese terzo.

Se un’autorità competente di un paese terzo non pubblica i corrispondenti tassi di perdita per le esposizioni garantite da immobili non residenziali situati nel territorio di tale paese terzo, l’ABE può pubblicare tali informazioni per un paese terzo, purché siano disponibili dati statistici validi, statisticamente rappresentativi del corrispondente mercato immobiliare non residenziale.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito