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+Articolo 133 3. |
Articolo 133 3.Alle esposizioni in strumenti di capitale, diverse da quelle di cui ai paragrafi da 4 a 7, è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 250 %, fatto salvo il caso in cui tali esposizioni debbano essere dedotte o ponderate per il rischio conformemente alla parte due.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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