+Articolo 133 3.

Articolo 133 3.

Alle esposizioni in strumenti di capitale, diverse da quelle di cui ai paragrafi da 4 a 7, è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 250 %, fatto salvo il caso in cui tali esposizioni debbano essere dedotte o ponderate per il rischio conformemente alla parte due.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito