+Articolo 142 Definizioni
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Articolo 142 Definizioni
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 142 1.
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Ai fini del presente capo si intende per:
1)
«sistema di rating», l'insieme di metodi, processi, controlli, meccanismi di raccolta dati e sistemi informativi che fungono da supporto alla valutazione del rischio di credito, all'attribuzione delle esposizioni a classi o pool di rating e alla stima quantitativa dei default e delle perdite per un dato tipo di esposizione;
▼M17
1 bis).
«classe di esposizioni», una qualsiasi delle classi di esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera a), lettera a bis), punti i) o ii), lettera b), lettera c), punto i), ii) o iii), lettera d), punto i), ii), iii) o iv), lettera e), lettera e bis), lettera f) o lettera g);
1 ter).
«esposizione verso imprese», un’esposizione assegnata alle classi di esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c), punto i), ii) o iii);
1 quater).
«esposizione al dettaglio», un’esposizione assegnata alle classi di esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), punto i), ii), iii) o iv);
1 quinquies)
«esposizione verso amministrazioni regionali, autorità locali e verso organismi del settore pubblico», un’esposizione assegnata alle classi di esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2), lettera a bis), punto i) o ii);
▼M17
2)
«tipo di esposizione», un gruppo di esposizioni gestite in maniera analoga, che possono essere limitate a un solo soggetto o a un unico sottoinsieme di soggetti all’interno di un gruppo, purché lo stesso tipo di esposizione sia gestito in modo diverso in altri soggetti del gruppo;
▼C2
3)
«unità operativa», qualsiasi soggetto organizzativo o giuridico a sé stante, linee di business, localizzazioni geografiche;
▼M17
4)
«soggetto di grandi dimensioni del settore finanziario regolamentato», un soggetto del settore finanziario che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a)
le attività totali del soggetto o le attività totali della sua impresa madre, laddove il soggetto abbia un’impresa madre, calcolate su base individuale o consolidata sono pari o superiori a 70 miliardi di EUR, utilizzando l’ultimo bilancio o bilancio consolidato sottoposto a revisione contabile per determinare la dimensione delle attività;
b)
il soggetto è tenuto a rispettare requisiti prudenziali, direttamente su base individuale o consolidata, oppure indirettamente come conseguenza del consolidamento prudenziale della sua impresa madre, ai sensi del presente regolamento, del regolamento (UE) 2019/2033, della direttiva 2009/138/CE o di requisiti prudenziali stabiliti per legge in un paese terzo almeno equivalenti a quelli di tali atti dell’Unione;
5)
«soggetto del settore finanziario non regolamentato», un soggetto del settore finanziario che non soddisfa la condizione di cui al punto 4, lettera b);
▼M17
5 bis)
«grande impresa», qualsiasi impresa avente un fatturato annuo consolidato superiore a 500 milioni di EUR o appartenente a un gruppo il cui fatturato totale annuo per il gruppo consolidato è superiore a 500 milioni di EUR;
▼C2
6)
«classe del debitore», una categoria di rischio, nell'ambito di una scala di rating del debitore appartenente ad un sistema di rating, alla quale un debitore è assegnato in base a un insieme ben definito e distinto di criteri di rating, dai quali è derivata la stima della probabilità di default (PD);
7)
«classe dell'operazione», una categoria di rischio, nell'ambito di una scala di rating dell'operazione appartenente ad un sistema di rating, alla quale un'esposizione è assegnata in base a un insieme ben definito e distinto di criteri, dai quali sono derivate le stime interne della LGD;
▼M5 —————
▼M17
8 bis)
«metodo basato sulla modellizzazione della rettifica della PD/LGD», una rettifica della LGD o la modellizzazione di una rettifica tanto della PD quanto della LGD dell’esposizione sottostante;
9)
«soglia minima di ponderazione del rischio per il fornitore di protezione», il fattore di ponderazione del rischio applicabile a un’esposizione diretta comparabile verso il fornitore di protezione;
10)
per un’esposizione alla quale un ente applica il metodo IRB utilizzando stime interne della LGD ai sensi dell’articolo 143, per protezione del credito di tipo personale «riconosciuta» si intende una protezione del credito di tipo personale il cui effetto sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o degli importi delle perdite attese dell’esposizione sottostante è preso in considerazione con uno dei metodi che seguono, conformemente all’articolo 108, paragrafo 3:
a)
metodo basato sulla modellizzazione della rettifica della PD/LGD;
b)
metodo della sostituzione dei parametri di rischio nel quadro del metodo A-IRB, quale definito all’articolo 192, punto 5;
11)
«SA-CCF», la percentuale applicabile ai sensi del capo 2, in conformità dell’articolo 111, paragrafo 2;
12)
«IRB-CCF», stime interne del fattore di conversione del credito.
Ai fini del primo comma, punto 5 bis, nell’effettuare la valutazione della soglia del fatturato, gli importi sono indicati come nel bilancio sottoposto a revisione contabile delle imprese o, per le imprese che fanno parte di gruppi consolidati, dei loro gruppi consolidati conformemente al principio contabile applicabile all’impresa madre capogruppo del gruppo consolidato. Le cifre sono basate sugli importi medi calcolati nel corso dei tre anni precedenti o sugli ultimi importi aggiornati ogni tre anni dall’ente.
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Articolo 142 2.
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Ai fini del paragrafo 1, punto 4, lettera b), del presente articolo, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni di vigilanza e normative almeno equivalenti a quelle applicate nell'Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1o gennaio 2015 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo ai paesi terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a questo trattamento prima del 1o gennaio 2014.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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