+Articolo 162 1.

Articolo 162 1.

Per le esposizioni per le quali un ente non ha ricevuto l’autorizzazione dell’autorità competente a utilizzare stime interne della LGD, il valore della durata («M») è applicato coerentemente ed è fissato a 2,5 anni, ad eccezione delle esposizioni derivanti da operazioni di finanziamento tramite titoli, per le quali M è pari a 0,5 anni o, in alternativa, è calcolato conformemente al paragrafo 2.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito