+Articolo 169 Principi generali
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Articolo 169 Principi generali

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 169 1.
Nel caso in cui l'ente impieghi molteplici sistemi di rating, i criteri per l'applicazione di un sistema a un debitore o ad un'operazione sono documentati e applicati in modo da rispecchiare al meglio il profilo di rischio.
Articolo 169 2.
I criteri e i processi di assegnazione sono riveduti periodicamente per accertare se continuano ad essere appropriati per il portafoglio e le condizioni esterne attuali.
Articolo 169 3.
Quando un ente usa stime dirette dei parametri di rischio per singoli debitori o esposizioni, queste possono essere considerate stime assegnate alle classi di una scala continua di rating.

L’ABE emana orientamenti, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, su come applicare nella pratica i requisiti in materia di progettazione del modello, quantificazione del rischio, validazione e applicazione di parametri di rischio tramite l’uso di scale di rating continue o molto granulari per ciascun parametro di rischio.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito