+Articolo 214 Controgaranzie di governi e di altri soggetti pubblici
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Articolo 214 Controgaranzie di governi e di altri soggetti pubblici
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 214 1.
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Gli enti possono trattare le esposizioni di cui al paragrafo 2 come esposizioni protette da una garanzia personale fornita dai soggetti elencati in tale paragrafo, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
la controgaranzia copre tutti gli elementi di rischio di credito del credito in questione;
b)
la garanzia principale e la controgaranzia soddisfano tutti i requisiti previsti per le garanzie personali all'articolo 213 e all'articolo 215, paragrafo 1, con l'eccezione che la controgaranzia può non riferirsi in modo diretto all'obbligazione principale;
c)
la copertura è solida e non esistono precedenti storici dai quali si possa evincere che la copertura della controgaranzia è di fatto inferiore a quella fornita da una garanzia diretta del soggetto in questione.
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Articolo 214 2.
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Il trattamento di cui al paragrafo 1 si applica alle esposizioni protette da una garanzia personale assistita dalla controgaranzia di uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
a)
amministrazioni centrali o banche centrali;
b)
amministrazioni regionali o autorità locali;
c)
organismi del settore pubblico, quando i crediti nei loro confronti sono trattati come esposizioni verso amministrazioni centrali conformemente all'articolo 116, paragrafo 4;
d)
banche multilaterali di sviluppo o organizzazioni internazionali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % nel quadro o in forza dell'articolo 117, paragrafo 2, e dell'articolo 118, rispettivamente;
e)
organismi del settore pubblico, quando i crediti nei loro confronti sono trattati conformemente all'articolo 116, paragrafi 1 e 2.
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Articolo 214 3.
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Gli enti applicano il trattamento di cui al paragrafo 1 anche ad un'esposizione non assistita dalla controgaranzia dei soggetti elencati al paragrafo 2, se la controgaranzia dell'esposizione è a sua volta direttamente garantita da uno di tali soggetti e se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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