+Articolo 214 Controgaranzie di governi e di altri soggetti pubblici
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Articolo 214 Controgaranzie di governi e di altri soggetti pubblici

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 214 1.

Gli enti possono trattare le esposizioni di cui al paragrafo 2 come esposizioni protette da una garanzia personale fornita dai soggetti elencati in tale paragrafo, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) 

la controgaranzia copre tutti gli elementi di rischio di credito del credito in questione;

b) 

la garanzia principale e la controgaranzia soddisfano tutti i requisiti previsti per le garanzie personali all'articolo 213 e all'articolo 215, paragrafo 1, con l'eccezione che la controgaranzia può non riferirsi in modo diretto all'obbligazione principale;

c) 

la copertura è solida e non esistono precedenti storici dai quali si possa evincere che la copertura della controgaranzia è di fatto inferiore a quella fornita da una garanzia diretta del soggetto in questione.

Articolo 214 2.

Il trattamento di cui al paragrafo 1 si applica alle esposizioni protette da una garanzia personale assistita dalla controgaranzia di uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

a) 

amministrazioni centrali o banche centrali;

b) 

amministrazioni regionali o autorità locali;

c) 

organismi del settore pubblico, quando i crediti nei loro confronti sono trattati come esposizioni verso amministrazioni centrali conformemente all'articolo 116, paragrafo 4;

d) 

banche multilaterali di sviluppo o organizzazioni internazionali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % nel quadro o in forza dell'articolo 117, paragrafo 2, e dell'articolo 118, rispettivamente;

e) 

organismi del settore pubblico, quando i crediti nei loro confronti sono trattati conformemente all'articolo 116, paragrafi 1 e 2.

Articolo 214 3.
Gli enti applicano il trattamento di cui al paragrafo 1 anche ad un'esposizione non assistita dalla controgaranzia dei soggetti elencati al paragrafo 2, se la controgaranzia dell'esposizione è a sua volta direttamente garantita da uno di tali soggetti e se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito