+Articolo 229 1.

Articolo 229 1.

La valutazione di un bene immobile soddisfa tutti i requisiti seguenti:

a) 

il valore è stimato in maniera indipendente rispetto al processo dell’ente di acquisizione dell’ipoteca, elaborazione e decisione in merito al prestito, da parte di un perito indipendente che possieda le qualifiche, la capacità e l’esperienza necessarie per effettuare una valutazione;

b) 

il valore è stimato utilizzando criteri di valutazione prudenti che soddisfano tutti i requisiti seguenti:

i) 

il valore esclude le aspettative sugli aumenti di prezzo;

ii) 

il valore è rettificato per tenere conto della possibilità che il valore corrente di mercato sia significativamente superiore al valore che sarebbe sostenibile per la durata del prestito;

c) 

il valore è documentato in modo chiaro e trasparente;

d) 

il valore non è superiore al valore di mercato dell’immobile laddove quest’ultimo possa essere stabilito;

e) 

laddove l’immobile sia rivalutato, il valore dell’immobile non supera il valore medio misurato per tale immobile, o per un immobile comparabile, negli ultimi sei anni per gli immobili residenziali o otto anni per gli immobili non residenziali o il valore al momento della concessione del prestito, a seconda di quale sia più elevato.

Ai fini del calcolo del valore medio, gli enti utilizzano la media dei valori degli immobili osservati a intervalli uguali e il periodo di riferimento comprende almeno tre punti di dati.

Ai fini del calcolo del valore medio, gli enti possono utilizzare i risultati della sorveglianza sui valori immobiliari conformemente all’articolo 208, paragrafo 3. Il valore dell’immobile potrebbe superare tale valore medio o il valore al momento della concessione del prestito, a seconda dei casi, nel caso di modifiche apportate all’immobile che ne aumentino inequivocabilmente il valore, come ad esempio miglioramenti della prestazione energetica o miglioramenti della resilienza, della protezione e dell’adattamento ai rischi fisici dell’edificio o dell’unità abitativa. Il valore dell’immobile non è rivalutato verso l’alto se gli enti non hanno dati sufficienti per calcolare il valore medio tranne se l’aumento del valore è basato su modifiche che ne aumentano inequivocabilmente il valore.

La valutazione dell’immobile tiene conto di eventuali diritti di prelazione sull’immobile, a meno che un diritto di prelazione sia preso in considerazione nel calcolo dell’importo lordo dell’esposizione a norma dell’articolo 124, paragrafo 6, lettera c), o a riduzione dell’importo del 55 % del valore dell’immobile a norma dell’articolo 125, paragrafo 1, o dell’articolo 126, paragrafo 1, e rispecchia, se del caso, i risultati della sorveglianza richiesta ai sensi dell’articolo 208, paragrafo 3.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito