+Articolo 232 1.

Articolo 232 1.

Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 212, paragrafo 1, i depositi in contante o gli strumenti assimilati al contante detenuti da un ente terzo non nel quadro di un servizio di custodia e costituiti in garanzia a favore dell’ente prestatore possono essere trattati come una garanzia fornita dall’ente terzo.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito