+Articolo 232 1.
|
Articolo 232 1.
Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 212, paragrafo 1, i depositi in contante o gli strumenti assimilati al contante detenuti da un ente terzo non nel quadro di un servizio di custodia e costituiti in garanzia a favore dell’ente prestatore possono essere trattati come una garanzia fornita dall’ente terzo.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|