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+Articolo 273 bis 6. |
Articolo 273 bis 6.Gli enti non concludono un'operazione in derivati, acquistano o vendono derivati al solo scopo di soddisfare una o più condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 durante la valutazione mensile.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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