+Articolo 274 2.

Articolo 274 2.

Gli enti calcolano il valore dell'esposizione di un insieme di attività soggette a compensazione nel quadro del metodo standardizzato per il rischio di controparte come segue:

Valore dell'esposizione = α · (RC + PFE)
dove:

RC

=

il costo di sostituzione calcolato conformemente all'articolo 275; e

PFE

=

l'esposizione potenziale futura calcolata conformemente all'articolo 278;

α

=

1,4.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito