Se un tasso di cambio che è il sottostante di uno strumento i che è soggetto a requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura non fa riferimento né alla valuta utilizzata dall’ente per le segnalazioni né alla valuta di base dell’ente, l’ente può dividere per 1,5 le corrispondenti componenti

e

di cui all’articolo 325
octies, paragrafo 2, per cui
xk
è il fattore di rischio di cambio tra una delle due valute del sottostante e la valuta utilizzata dall’ente per le segnalazioni o la valuta di base dell’ente, a seconda dei casi.