+Articolo 325 duovicies 4.

Articolo 325 duovicies 4.

In deroga al paragrafo 1, l'ente non applica il requisito di fondi propri per i rischi residui a uno strumento che soddisfa una o più delle seguenti condizioni:

a) 

lo strumento è quotato in borse valori riconosciute;

b) 

lo strumento è ammissibile alla compensazione a livello centrale a norma del regolamento (UE) n. 648/2012;

c) 

lo strumento compensa perfettamente il rischio di mercato di un'altra posizione del portafoglio di negoziazione, nel qual caso le due posizioni del portafoglio di negoziazione perfettamente congruenti sono esentate dal requisito di fondi propri per i rischi residui.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito