+Articolo 325 novoquinquagies Requisiti relativi ai test retrospettivi regolamentari e fattori moltiplicativi
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Articolo 325 novoquinquagies Requisiti relativi ai test retrospettivi regolamentari e fattori moltiplicativi
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 325 novoquinquagies 1.
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Ai fini del presente articolo, si intende per «scostamento» una variazione giornaliera del valore di un portafoglio composto da tutte le posizioni assegnate alle unità di negoziazione che superi la corrispondente misura del valore a rischio calcolata sulla base del modello interno alternativo dell'ente in conformità dei seguenti requisiti:
a)
il calcolo del valore a rischio è soggetto a un periodo di detenzione di un giorno;
b)
si applicano scenari di shock futuri ai fattori di rischio delle posizioni dell'unità di negoziazione di cui all'articolo 325 sexagies, paragrafo 3, che sono considerati modellizzabili in conformità dell'articolo 325 octoquinquagies;
c)
i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili sono calibrati sui dati storici di cui all'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 4, lettera c).
d)
salvo disposizione contraria del presente articolo, il modello interno alternativo dell'ente si basa sulle stesse ipotesi di modellizzazione utilizzate per il calcolo della misura del rischio di perdita attesa di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a);
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Articolo 325 novoquinquagies 2.
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Gli enti contano gli scostamenti giornalieri sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio composto da tutte le posizioni assegnate all'unità di negoziazione.
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Articolo 325 novoquinquagies 3.
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Si considera che un'unità di negoziazione dell'ente soddisfi i requisiti relativi ai test retrospettivi se il numero degli scostamenti per tale unità di negoziazione che si sono verificati nel corso degli ultimi 250 giorni lavorativi non supera uno dei valori seguenti:
a)
12 scostamenti per la misura del valore a rischio, calcolati su un intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio;
b)
12 scostamenti per la misura del valore a rischio, calcolati su un intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni reali del valore del portafoglio;
c)
30 scostamenti per la misura del valore a rischio, calcolati su un intervallo di confidenza unilaterale al 97,5° percentile sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio;
d)
30 scostamenti per la misura del valore a rischio, calcolati su un intervallo di confidenza unilaterale al 97,5° percentile sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni reali del valore del portafoglio.
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Articolo 325 novoquinquagies 4.
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Gli enti contano gli scostamenti giornalieri secondo le seguenti modalità:
a)
i test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e, posto che le posizioni rimangano immutate, il suo valore alla chiusura del giorno successivo;
b)
i test retrospettivi sulle variazioni reali del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e il suo valore reale alla chiusura del giorno successivo, al netto di diritti e commissioni;
c)
per ciascuno dei giorni lavorativi in cui non è in grado di valutare il valore del portafoglio o non è in grado di calcolare la misura del valore a rischio di cui al paragrafo 3, l'ente conta uno scostamento;
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Articolo 325 novoquinquagies 5.
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L'ente calcola, conformemente ai paragrafi 6 e 7 del presente articolo, il fattore moltiplicativo (mc) di cui all'articolo 325 quaterquinquagies per il portafoglio di tutte le posizioni assegnate a unità di negoziazione per le quali ha ricevuto l'autorizzazione a utilizzare modelli interni alternativi di cui all'articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2.
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Articolo 325 novoquinquagies 6.
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►M17
Il fattore moltiplicativo (mc) corrisponde quanto meno alla somma del valore di 1,5 e di una maggiorazione stabilita in conformità della tabella 3. Per il portafoglio di cui al paragrafo 5, tale maggiorazione è calcolata in base al numero di scostamenti che si sono verificati nel corso degli ultimi 250 giorni lavorativi, evidenziati dai test retrospettivi dell’ente sulla misura del valore a rischio calcolata come previsto alla lettera a) del presente comma. Il calcolo della maggiorazione è soggetto ai requisiti seguenti: ◄
a)
lo scostamento è costituito dalla variazione giornaliera del valore del portafoglio che superi la corrispondente misura del valore a rischio calcolata dal modello interno dell'ente conformemente a quanto segue:
i)
un periodo di detenzione di un giorno;
ii)
intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile;
iii)
si applicano scenari di shock futuri ai fattori di rischio delle posizioni dell'unità di negoziazione di cui all'articolo 325 sexagies, paragrafo 3, che sono considerati modellizzabili in conformità dell'articolo 325 octoquinquagies;
iv)
i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili sono calibrati sui dati storici di cui all'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 4, lettera c);
v)
salvo disposizione contraria del presente articolo, il modello interno dell'ente si basa sulle stesse ipotesi di modellizzazione utilizzate per il calcolo della misura del rischio di perdita attesa di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a);
b)
il numero degli scostamenti è pari al più elevato tra il numero degli scostamenti sulla base delle variazioni ipotetiche e quello sulla base delle variazioni reali del valore del portafoglio.
Tabella 3
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Numero degli scostamenti
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Maggiorazione
|
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Meno di 5
|
0,00
|
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5
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0,20
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6
|
0,26
|
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7
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0,33
|
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8
|
0,38
|
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9
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0,42
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Più di 9
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0,50
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In casi straordinari le autorità competenti possono consentire a un ente di procedere con una o entrambe delle azioni seguenti:
a)
limitare il calcolo della maggiorazione a quella risultante dagli scostamenti nel contesto di test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche qualora il numero degli scostamenti nel contesto dei test retrospettivi sulle variazioni reali non sia dovuto a carenze del modello interno alternativo dell’ente;
b)
escludere dal calcolo della maggiorazione gli scostamenti evidenziati dai test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche o reali qualora tali scostamenti non siano dovuti a carenze del modello interno alternativo dell’ente.
Ai fini del primo comma, le autorità competenti possono aumentare il valore di mc al di sopra della somma di cui a tale comma qualora il modello interno alternativo dell’ente evidenzi carenze nel misurare adeguatamente i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.
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Articolo 325 novoquinquagies 7.
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Le autorità competenti monitorano l'adeguatezza del fattore moltiplicativo di cui al paragrafo 5 e l'osservanza dei requisiti relativi ai test retrospettivi di cui al paragrafo 3 da parte delle unità di negoziazione. Gli enti notificano immediatamente alle autorità competenti, e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi di uno scostamento, gli scostamenti che risultino dal loro programma di test retrospettivi e forniscono una spiegazione di tali scostamenti.
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Articolo 325 novoquinquagies 8.
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In deroga ai paragrafi 2 e 6, le autorità competenti possono autorizzare l’ente a non conteggiare uno scostamento se una variazione giornaliera del valore del suo portafoglio che supera la relativa misura del valore a rischio calcolata dal modello interno dell’ente è attribuibile a un fattore di rischio non modellizzabile.
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Articolo 325 novoquinquagies 9.
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L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli elementi tecnici da includere nelle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio dell'ente ai fini del presente articolo. L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 marzo 2020. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Articolo 325 novoquinquagies 10.
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L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni e i criteri secondo i quali un ente può essere autorizzato a non conteggiare uno scostamento se una variazione giornaliera del valore del suo portafoglio che supera la relativa misura del valore a rischio calcolata dal modello interno dell’ente è attribuibile a un fattore di rischio non modellizzabile. L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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