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+Articolo 413 3. |
Articolo 413 3.Le disposizioni del titolo IV si applicano al fine di specificare il requisito di finanziamento stabile di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli obblighi di segnalazione per gli enti stabiliti all'articolo 415.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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