+Articolo 421 3.
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Articolo 421 3.
Tenendo conto del comportamento dei depositanti locali comunicato dalle autorità competenti, l'ABE emana orientamenti entro il 1o gennaio 2014 sui criteri per stabilire le condizioni di applicazione dei paragrafi 1 e 2 relativamente all'individuazione dei depositi al dettaglio soggetti a deflussi diversi e alle definizioni di tali prodotti ai fini del presente titolo. Tali orientamenti tengono conto della probabilità che tali depositi comportino deflussi di liquidità nel corso dei successivi trenta giorni. Tali deflussi sono valutati sulla base dell'ipotesi di uno scenario combinato di stress idiosincratico e generalizzato del mercato.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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