+Articolo 422 9.

Articolo 422 9.

Ove sia applicato l'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti possono derogare alle condizioni di cui al paragrafo 8, lettera d). In tal caso è necessario soddisfare altri criteri obiettivi come stabilito nell'atto delegato di cui all'articolo 460. Se l'applicazione di tale minore deflusso è autorizzata, le autorità competenti informano l'ABE in merito ai risultati del processo di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b). Il rispetto delle condizioni per applicare tale minore deflusso è periodicamente riesaminato dalle autorità competenti.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito