+Articolo 424 5.

Articolo 424 5.

Gli enti segnalano l'importo massimo che può essere tirato da altre linee di credito irrevocabili non utilizzate e da linee di liquidità irrevocabili non utilizzate entro i trenta giorni successivi. Ciò si applica, in particolare, a quanto segue:

a) 

linee di liquidità che l'ente ha concesso a SSPE diverse da quelle di cui al paragrafo 3, lettera b);

b) 

accordi in base ai quali l'ente è tenuto ad acquistare o a scambiare attività di una SSPE;

c) 

linee accordate a enti creditizi;

d) 

linee accordate a enti finanziari e a imprese di investimento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito