+Articolo 429 quater 6.

Articolo 429 quater 6.

In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti possono utilizzare il metodo di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 4 o 5, per determinare il valore dell’esposizione di quanto segue:

a) 

contratti derivati elencati all’allegato II e derivati su crediti, se usano tale metodo anche per determinare il valore dell’esposizione di detti contratti al fine di soddisfare i requisiti di fondi propri stabiliti all’articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

b) 

derivati su crediti ai quali applicano il trattamento di cui all’articolo 273, paragrafo 3 o 5, se sono soddisfatte le condizioni per l’uso di tale metodo.

Ove applichino uno dei metodi di cui al primo comma, gli enti non sottraggono l'importo del margine che hanno ricevuto dalla misura dell'esposizione complessiva.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito