+Articolo 433 bis 2.

Articolo 433 bis 2.

In deroga al paragrafo 1, i grandi enti diversi dai G-SII che sono enti non quotati pubblicano le informazioni indicate di seguito con la frequenza seguente:

a) 

su base annua tutte le informazioni richieste ai sensi della presente parte;

b) 

su base semestrale le metriche principali di cui all'articolo 447.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito