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+Articolo 449 bis 2. |
Articolo 449 bis 2.Ai fini del paragrafo 1, gli enti pubblicano informazioni sui rischi ambientali, sociali e di governance, tra cui:
a)
l’importo totale delle esposizioni verso soggetti del settore dei combustibili fossili;
b)
il modo in cui gli enti integrano i rischi ambientali, sociali e di governance individuati nei processi e nella strategia di business, nonché nella governance e nella gestione del rischio. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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