+Articolo 449 bis 2.

Articolo 449 bis 2.

Ai fini del paragrafo 1, gli enti pubblicano informazioni sui rischi ambientali, sociali e di governance, tra cui:

a) 

l’importo totale delle esposizioni verso soggetti del settore dei combustibili fossili;

b) 

il modo in cui gli enti integrano i rischi ambientali, sociali e di governance individuati nei processi e nella strategia di business, nonché nella governance e nella gestione del rischio.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito