+Articolo 465 3.

Articolo 465 3.

In deroga all’articolo 92, paragrafo 5, lettera a), punto ii), e fatta salva la deroga di cui all’articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, gli enti possono assegnare fino al 31 dicembre 2032 un fattore di ponderazione del rischio del 65 % alle esposizioni verso imprese per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito emessa da un’ECAI prescelta e a condizione che le stime della PD calcolate da tali enti per detti debitori conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, non siano superiori allo 0,5  %.

L’ABE e l’AESFEM, in cooperazione con l’AEAP, monitorano il ricorso al trattamento transitorio di cui al primo comma e valutano, in particolare:

a) 

la disponibilità di valutazioni del merito di credito emesse da ECAI prescelte per le imprese e la misura in cui ciò incide sui prestiti degli enti alle imprese;

b) 

lo sviluppo di agenzie di rating del credito, le barriere all’ingresso nel mercato di nuove agenzie di rating del credito, il tasso di adozione da parte delle imprese che scelgono di essere valutate da una o più di tali agenzie e gli ostacoli alla disponibilità di valutazioni del merito di credito per le imprese emesse da ECAI;

c) 

possibili misure per affrontare gli ostacoli, tenendo conto delle differenze tra i settori economici e le aree geografiche e dello sviluppo di soluzioni private o pubbliche quali credit scoring, rating privati richiesti dagli enti e rating delle banche centrali;

d) 

l’adeguatezza degli importi dell’esposizione ponderati per il rischio delle esposizioni verso imprese prive di rating e le loro implicazioni per la stabilità finanziaria;

e) 

i metodi adottati da paesi terzi per quanto riguarda l’applicazione dell’output floor alle esposizioni verso imprese e le considerazioni in materia di parità di condizioni a lungo termine che potrebbero derivarne;

f) 

la conformità alle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB.

L’ABE e l’AESFEM, in cooperazione con l’AEAP, presentano alla Commissione una relazione contenente le loro conclusioni entro il 10 luglio 2029.

Sulla base di tale relazione e tenendo debitamente conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2031.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito