+Articolo 481 2.
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Articolo 481 2.
In deroga all'articolo 36, paragrafo 1, punto i), e all'articolo 49, paragrafo 1, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, le autorità competenti possono esigere dagli enti che applichino i metodi di cui all'articolo 49, paragrafo 1, laddove i requisiti di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera b), non siano soddisfatti, ovvero autorizzare gli enti ad applicare tali metodi, invece di applicare la deduzione ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1. In tal caso la quota di partecipazione degli strumenti di fondi propri di un soggetto del settore finanziario, in cui l'impresa madre ha un investimento significativo, che non deve essere dedotta ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, è determinata dalla percentuale applicabile di cui al paragrafo 4 del presente articolo. L'importo non dedotto è soggetto ai requisiti di cui all'articolo 49, paragrafo 4, a seconda del caso.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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