+Articolo 483 4.

Articolo 483 4.

Gli strumenti ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera c bis), e dell'articolo 66, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti aggiuntivi di classe 1 nonostante non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, del presente regolamento.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito