+Articolo 483 5.

Articolo 483 5.

Gli strumenti di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo non ammissibili ai sensi delle misure nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera c bis), della direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti aggiuntivi di classe 1 nonostante non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, del presente regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 8 del presente articolo.

Gli strumenti ammessi come strumenti aggiuntivi di classe 1 ai sensi del primo comma non possono essere ammessi come strumenti di capitale primario di classe 1 o strumenti di classe 2 ai sensi dei paragrafi 3 o 7.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito