+13. Il campo di applicazione dei presenti orientamenti va oltre il campo di applicazione …
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13. Il campo di applicazione dei presenti orientamenti va oltre il campo di applicazione …
Il campo di applicazione dei presenti orientamenti va oltre il campo di applicazione dell’articolo 32, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE, dal momento che la sezione 3 del titolo III comprende anche la consultazione e lo scambio di informazioni tra l’autorità competente e l’autorità di risoluzione al fine di accertare se un ente è in dissesto o a rischio di dissesto. Ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’ABE può formulare orientamenti al fine di istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell’ambito del Sistema europeo di vigilanza finanziaria. Le indicazioni aggiuntive di cui alla sezione 3 del titolo III si limitano allo scambio di informazioni tra le autorità stabilite nella medesima giurisdizione e il loro contenuto non pregiudica le norme riguardanti gli scambi di informazioni tra autorità di giurisdizioni diverse. I paragrafi 40-41 non si applicano negli Stati membri in cui l’autorità di risoluzione non ha il potere di accertare se un ente è in dissesto o a rischio di dissesto.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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