+39. Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, l’autorità competente è …
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39. Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, l’autorità competente è …
Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, l’autorità competente è tenuta a informare l’autorità di risoluzione in merito al fatto che siano state soddisfatte le condizioni di applicazione delle misure di intervento precoce. Inoltre, ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, l’autorità competente dovrebbe informare l’autorità di risoluzione in merito a eventuali misure di prevenzione della crisi (definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 101), della direttiva 2014/59/UE), o a qualsiasi azione che l’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE impone a un ente di intraprendere.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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