+40. Per agevolare tali scambi di informazioni, l’autorità competente dovrebbe anche fornire …
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40. Per agevolare tali scambi di informazioni, l’autorità competente dovrebbe anche fornire …
Per agevolare tali scambi di informazioni, l’autorità competente dovrebbe anche fornire all’autorità di risoluzione gli esiti dello SREP, almeno ogni volta che l’autorità competente, in base ai risultati dello SREP, assegni un punteggio SREP complessivo pari a “4” o “F”. In particolare, l’autorità competente dovrebbe informare l’autorità di risoluzione e fornire ad essa le seguenti informazioni relative all’ente in particolare: - a. una sintesi della valutazione SREP complessiva unitamente a tutti i punteggi dello SREP;
- b. la serie completa degli indicatori utilizzati nel monitoraggio periodico degli indicatori principali a supporto dello SREP, come previsto negli orientamenti SREP;
- c. tutti i dettagli sulle misure di vigilanza applicate (ai sensi degli articoli 104 e 105 della direttiva 2013/36/UE) e sulle misure di intervento precoce (ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE), nonché una descrizione della conformità a tali misure da parte dell’ente; nonché
- d. i dettagli sulle opzioni di risanamento adottate dall’ente, se del caso.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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